Ecobonus al 110%

Chi di voi stava ristrutturando casa e con l’arrivo dell’eco bonus al 110% o Super bonus introdotto dal decreto rilancio (art. 119 del Dl 34/2020) che ha innalzato la detrazione fiscale prevista per gli interventi di riqualificazione energetica e di adeguamento antisismico al 110%, si è fermato? O quanti di voi hanno pensato di intraprendere una ristrutturazione utilizzando questa possibilità? Di fatti questo decreto ha dato una spinta a chi non aveva alcuna intenzione di apportare miglioramenti alle proprie abitazioni ma nello stesso tempo, come si poteva immaginare, ha creato una situazione di fermo nel mondo delle ristrutturazioni.

Per prima cosa vediamo chi può accedere al servizio:

  • i condomìni le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni
  • gli Istituti autonomi case popolari (Iacp), comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing". In particolare, la detrazione spetta per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica.
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
  • le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui all’articolo 10, del decreto legislativo n. 460/1997), le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266/1991, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, previsti dall’articolo 7 della legge n. 383/2000
  • le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 242/1999, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Per accedere all’incentivo bisogna seguire alcune regole importanti. 

Innanzitutto è necessario sapere se con gli interventi effettuati si aumenti di due classi energetiche o dove non è possibile (ad esempio in edifici sottoposti a vicoli dai beni culturali) bisognerà dimostrare il passaggio alla classe energetica più alta. Questo però non è necessario nel caso del sismabonus.

Il secondo elemento, ma non meno importante, è la realizzazione di almeno un intervento trainante (sismabonus, cappotto termico, centrali termiche).

Gli  interventi previsti dall’ecobonus come la sostituzione degli infissi, le schermature solari, l’installazione di impianti fotovoltaici ecc sono definiti trainati e quindi devono essere realizzati congiuntamente agli interventi trainanti sopra citati.

L’unico caso in cui non è sempre obbligatorio effettuare uno degli interventi trainanti sarà nel caso di edifici sottoposti a vincolo dai beni culturali. In questo caso basterà effettuare un intervento previsto dall’ecobonus fermo restando il punto che questi interventi debbano portare al miglioramento di 2 classi energetiche o dove non è possibile al conseguimento della classe energetica più alta.

Il miglioramento delle classi energetiche dovrà essere dimostrato attraverso la redazione di due attestati di prestazione energetica (APE) ante e post opera.

In conclusione porgiamo l’attenzione su una evoluzione rispetto all’Ecobonus e al Sismabonus che riguarda gli strumenti dello sconto in fattura (il fornitore sostiene direttamente le spese e l’utente finale non paga nulla) e la cessione del credito d’imposta.

La cessione del credito può essere disposta ai fornitori dei beni e servizi, agli istituti di credito, intermediari finanziari e ad altri soggetti che possono essere persone fisiche o lavoratori autonomi, società ed enti.

Il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione in F24 in cinque quote annuali o si potrà cedere a qualcun altro. 

Quindi riassumendo e per migliore chiarezza, le possibilità per chi effettua gli interventi di efficientamento con Ecobonus al 110% sono:

  1. Effettuare l’investimento di tasca propria ed usufruire degli sgravi di imposta pari al 110% di quanto speso per 5 anni
  2. Usufruire dello sconto in fattura da parte dell’impresa che effettua gli interventi
  3. Cedere il credito d’imposta a terzi, così come sopra riportato.
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