NOVITÀ IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI FISCALI: nasce l’obbligo di visto e asseverazione bonus edilizi

Con la Circolare n 16/E si vogliono portare misure urgenti per contrastare le frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche. 

Con questa Circolare vengono fornite le direttive sui nuovi obblighi in materia di superbonus e per le altre agevolazioni nel settore dell’edilizia.

Tra i nuovi obblighi troviamo:

  • Il VISTO DI CONFORMITÀ che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta;
  • L’ASSEVERAZIONE in relazione alla valutazione della congruità dei costi sostenuti sia per il Superbonus sia per gli altri bonus edilizi.

Si specifica che per il Superbonus il Decreto anti-frodi ha esteso l’obbligatorietà del visto di conformità anche al caso in cui sia fruito dal beneficiario nella propria dichiarazione dei redditi escludendo l’ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata «direttamente dal contribuente all’Agenzia delle entrate o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale». Con la Circolare n 16/E si vogliono portare misure urgenti per contrastare le frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche. 

Con questa Circolare vengono fornite le direttive sui nuovi obblighi in materia di superbonus e per le altre agevolazioni nel settore dell’edilizia.

Tra i nuovi obblighi troviamo:

  • Il VISTO DI CONFORMITÀ che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta;
  • L’ASSEVERAZIONE in relazione alla valutazione della congruità dei costi sostenuti sia per il Superbonus sia per gli altri bonus edilizi.

Si specifica che per il Superbonus il Decreto anti-frodi ha esteso l’obbligatorietà del visto di conformità anche al caso in cui sia fruito dal beneficiario nella propria dichiarazione dei redditi escludendo l’ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata «direttamente dal contribuente all’Agenzia delle entrate o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale».

VISTO DI CONFORMITÀ
La modifica concerne l’obbligatorietà, la quale non riguarderà più solo chi intendeva avvalersi nel Superbonus della cessione del credito o dello sconto in fattura ma ora viene esteso anche ai contribuenti, che con riferimento alle spese per interventi rientranti nel Superbonus, fruiscano di tale detrazione nella dichiarazione dei redditi, salva l’ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata «direttamente dal contribuente all’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale».

La novità si applica alle fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti dopo l’11 Novembre 2021 per le persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni) e gli enti non commerciali cui si applica il criterio di cassa, ma anche per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali cui si applica il criterio di competenza. 

ASSEVERAZIONE

Per quanto riguarda l’asseverazione viene previsto che, per stabilire la congruità delle spese che devono essere asseverate dal tecnico abilitato, si dovrà far riferimento non solo ai prezzari individuati dal predetto decreto ministeriale, ma anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, da un emanando decreto del Ministro della transizione ecologica. Viene, inoltre, precisato che nelle «more dell’adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi»

COSA SUCCEDE NEGLI ALTRI BONUS?

Per tutti gli altri bonus che non siano il Superbonus, quando il beneficiario sceglie, in luogo dell’utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, per le opzioni dello sconto in fattura o della cessione del credito devono essere redatte obbligatoriamente il visto di conformità e l’attestazione congruità dei prezzi.

Il visto di conformità non è necessario nel caso di fruizione diretta di questi Bonus nella dichiarazione dei redditi. Mentre l’attestazione di congruità delle spese, per lavori effettuati a partire dal 6 ottobre 2020, rimane essenziale anche per l’utilizzo diretto in dichiarazione della detrazione in quanto già contenuta nell’asseverazione che il tecnico abilitato è tenuto a rilasciare.

 

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